Lo Statuto della Fondazione Umberto Margiotta – artt. 21-30

Art.21 – Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Il Collegio dei partecipanti designa i membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza a maggioranza dei votanti. I rappresentanti dei Partecipanti nel Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi e sono confermabili. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità, decadenza o revoca.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell’impiego delle risorse della Fondazione e illustrazione della relazione accompagnatoria. Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal presidente della Fondazione e dallo stesso convocato almeno una volta l’anno, in periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa.

Art.22 – Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo e propositivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di 10 (dieci), scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Tecnico Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale della Fondazione, una funzione tecnico-propositiva in merito al programma annuale e pluriennale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza compatibili con le risorse finanziarie a disposizione. I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica per la durata dello stesso. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. I membri del Comitato Tecnico Scientifico nominano, a maggioranza, un proprio Presidente ed un Vicepresidente Vicario che si fa promotore, presso il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, delle iniziative culturali, sociali e di ricerca sottoposte a valutazione tecnica del Comitato Tecnico Scientifico. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico, fino alla data di nomina del Presidente e del Vicepresidente Vicario dello stesso, l’incarico viene assunto ad interim dal Presidente della Fondazione.  Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico partecipa con diritto di parola ma non di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, anche se non è consigliere. Il Presidente della Fondazione convoca periodicamente, d’intesa con il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, le sedute del Comitato stesso. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione ed il Segretario Generale. Gli incarichi sono volontari e gratuiti e, in caso di compensi, essi devono essere determinati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Tecnico Scientifico, con proprio regolamento interno, determina i criteri di funzionamento dello stesso.  In particolare, può chiedere ai soci partecipanti   la collaborazione e il concorso nella attuazione di progetti e iniziative, che richiedono una specificità di approccio.

Art.23 – Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone iscritte nell’Albo Nazionale dei Revisori dei Conti. Il Revisore dei Conti, organo consultivo e di controllo amministrativo e contabile sull’attività della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni che devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore dei Conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Art.24 – Compensi 

Di norma la collaborazione alla Fondazione è gratuita, tuttavia, al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale, al Revisore dei Conti e ai membri del Comitato Tecnico Scientifico possono essere eventualmente previsti, in ragione del loro incarico, specifici compensi, determinati dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Art.25 – Modificazioni statutarie

Le modificazioni del presente Statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tre quinti dei membri in carica e sottoposte all’approvazione dell’Autorità di controllo.

Art.26 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

La proposta di bilancio, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmessa al Revisore dei Conti il quale, esprimerà il proprio parere nella sua relazione che verrà all’uopo redatta e sottoposta all’approvazione finale del Consiglio di Amministrazione.

Entro il 30 Aprile successivo il rendiconto finanziario di quello decorso, previa predisposizione da parte del Segretario Generale, dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario successivo dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dal rendiconto finanziario predisposto secondo criteri di cassa e dalla relazione illustrativa concernente le spese e le entrate relative si osservano i principi disposti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, del Dlgs. 117/17 relativo agli Enti del Terzo Settore e gli Enti non commerciali in quanto compatibili.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso nella prima riunione utile.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di altre riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre Fondazioni o Enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Art.27 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, (i) con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi dei componenti, l’esclusione di Partecipanti, (ii) con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, l’esclusione dei Sostenitori e Onorari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; condotta incompatibile con il dovere di collaborare con le altre componenti della Fondazione. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. Sulle delibere di esclusione dei soci da parte del Consiglio di Amministrazione è ammesso, da parte dei soci interessati, ricorso motivato; in tale circostanza il Presidente della Fondazione sottopone il ricorso di esclusione del socio interessato alle valutazioni consultive del Collegio dei Partecipanti alla prima seduta utile dello stesso. Qualora, da tale processo, emergano elementi utili per una riconsiderazione della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, l’argomento sarà oggetto di delibera alla successiva seduta del Consiglio di Amministrazione; in tale circostanza gli effetti dell’esclusione del socio rimangono sospesi per la durata del procedimento.

I membri Partecipanti e Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione. Non possono rivestire cariche nell’ambito della Fondazione coloro che: si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento; alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell’estinzione del reato.

Art.28 – Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Venezia, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall’insediamento. La sede dell’arbitrato sarà Venezia.

Art.29 – Devoluzione del Patrimonio e Scioglimento della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta alla approvazione dell’Autorità Governativa di Controllo. In tal caso il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori i cui poteri sono definiti dalla normativa vigente in materia; il controllo del loro operato è demandato al Presidente del Tribunale.  Qualora gli scopi della Fondazione divenissero irrealizzabili o comunque ricorresse altra causa di estinzione o di scioglimento prevista dalla legge, la Fondazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio a favore di altra Fondazione che persegua analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.30 – Norme Applicative

Per tutto quanto non previsto e disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché delle altre norme di legge vigenti in materia.