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Lo Statuto della Fondazione Umberto Margiotta

 

Art.1 – Costituzione

È costituita, una Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Umberto Margiotta” di seguito” Fondazione”.

La Fondazione ha piena capacità di diritto privato e risponde ai principi e allo schema giuridico della “Fondazione di partecipazione”, nell’ambito del più vasto genere di fondazione disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.

Tutte le cariche elettive previste sono gratuite; è fatta salva la possibilità̀ per la Fondazione di avvalersi della collaborazione e dell’opera di proprio personale, con qualsiasi formula contrattuale.

Gli utili, gli avanzi di gestione e le proprietà̀ della Fondazione devono essere impiegati per la realizzazione delle sue attività̀ istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non possono essere pagati o trasferiti ad alcun amministratore, direttamente o indirettamente, come dividendi, regali, spartizioni, bonus o in ogni altro modo determinante profitto, se non:

a) in quanto rimborso di sole spese documentate senza alcun incremento patrimoniale per il percipiente;

b) oppure quando la distribuzione sia imposta per legge.

La denominazione “Fondazione Umberto Margiotta” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art.2 – Sede, Delegazioni ed Uffici

La Fondazione ha sede legale a Mirano (VE) Via Cavin di Sala nr. 81; la variazione della sede legale non comporta modifiche al presente statuto.

La Fondazione opera in ambito nazionale ed internazionale.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alla finalità della Fondazione, attività di promozione nonché sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla fondazione stessa.

Art.3 – Scopi

La Fondazione, attraverso il nome e le opere di Umberto Margiotta,  persegue finalità di promozione e sviluppo, in partecipazione con soggetti pubblici e privati, italiani e/o esteri, delle attività aventi ad oggetto l’educazione, l’istruzione e la formazione per ogni ordine di scuola, compresa la formazione professionale, la formazione universitaria e post-universitaria; nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente dall’ente ovvero da essa affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano direttamente; organizzazione e gestione di attività culturali, di natura anche editoriale,  diffondendo la conoscenza delle proprie attività attraverso la pubblicazione di articoli, riviste, libri e documenti in rete e per stampa sugli argomenti connessi all’attività della Fondazione; di promozione e diffusione della cultura umanistica e pedagogica, nelle attuali direzioni di marcia di incontro e connessione con discipline e saperi “altri”.

L’organizzazione di tali  attività vogliono ricordare, ma non solo, l’impegno professionale e di vita di Umberto Margiotta, docente di Pedagogia Generale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia per ben 43 anni, dal 1974 al 2017, durante i quali ha sviluppato in ambito nazionale e internazionale ricerche in Pedagogia fondamentale, oltre che sulla formazione dei docenti, sulla formazione dei talenti, sulla progettazione formativa nei contesti di innovazione educativa, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie digitali, nonché sulla valutazione dei sistemi formativi. Il suo impegno di intellettuale e di ricercatore è stato quello di riordinare il campo delle conoscenze pedagogiche per intendere l’universo della conoscenza pedagogica come teoria della formazione e la formazione come logica della vita. In tale direzione la Fondazione svilupperà le iniziative e le attività che vogliono promuovere l’eredità scientifica e umana di Umberto Margiotta, uno dei Maestri della Pedagogia italiana contemporanea, volendo offrire soprattutto ai giovani studiosi, ma anche alla comunità scientifica tutta, in senso lato, occasioni nazionali e internazionali di scambi, di riflessioni, di lavoro di rete e in rete su ipotesi di lavoro basate su rigore scientifico, innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi come volano di autentica emancipazione e trasformazione sociale.

Art.4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per perseguire il suo scopo, la Fondazione:

a) assegna borse di studio e premi, sulla base di valutazione meritocratica, a studenti e ricercatori italiani e stranieri, purché seguano o abbiano seguito corsi di studio, di formazione, o perfezionamento (corsi di laurea, dottorati di ricerca, master, ..), svolgano o abbiano svolto attività di ricerca scientifica privilegiando le tesi in materia psico-pedagogica e in scienze della formazione, aperti al contributo e alla collaborazione con altre discipline, anche dell’area scientifica, che assumano la dimensione pedagogica e formativa  come volano di innovazione e trasformazione.  L’istituzione e l’assegnazione delle borse di studio e dei premi avverrà sulla base di appositi regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;

b) collabora con altre istituzioni e associazioni ad organizzare  e promuovere attività culturali e sociali, per la formazione di studenti e ricercatori con particolare riguardo al settore dell’istruzione, in ambito   formale, non formale, informale(seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, concerti, incontri),  e qualsiasi ulteriore evento e/o opera, anche di interesse pubblico, relativi a settori di interesse della Fondazione, interagendo con   gli organismi e le istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le stesse  finalità e con cui si stipulano altresì protocolli d’intesa, convenzioni e collaborazioni, per l’affidamento  di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze,  in conformità a quanto disposto dall’art.10, co.2 bis. D.lgs. 460/1997 o da altre norme di legge vigenti in materia;

c) mette a disposizione, con consultazione libera sul proprio sito web, i materiali derivanti dalle suddette iniziative formative quando siano state espletate e concluse;   

d) a tal riguardo opera anche come centro di innovazione culturale nonché́ di interscambio di buone prassi sia in ambito formativo obbligatorio che della formazione permanente, in territori inter e transdisciplinari, oltre che di applicazione, ad ampio raggio, delle tecnologie digitali;

e) elabora, realizza e promuove progetti di solidarietà e beneficenza, di raccolta fondi ed oblazioni, da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità della fondazione e di enti e organizzazioni senza scopo di lucro;

f) promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione per la diffusione dell’interesse per lo studio e la ricerca scientifica, mediante i mezzi di comunicazione a sua disposizione;  

g) fa richiesta di accreditamento delle sue attività presso i ministeri dell’Istruzione, della Ricerca e del Welfare;

h) partecipa e concorre a titolo gratuito alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

i) svolge, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione tramite web;

l) svolge ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle attività istituzionali.

Art.5 – Limiti operativi e Vigilanza

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle strumentali o connesse come previsto e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

L’Autorità competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art.25 del Codice Civile.

Art.6 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono:

- Soci Fondatori;

- Soci Partecipanti;

- Soci Sostenitori;

- Soci Onorari.

Art.7 – Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori coloro che creano la Fondazione; essi intervengono in tutte le nomine previste dal presente Statuto. Essi potranno designare, anche in via testamentaria, persona destinata a succedere loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto che, quindi, assumerà la qualifica di Fondatore e così in perpetuo.

Art.8 – Soci Partecipanti

Possono divenire Soci Partecipanti, con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei votanti, le persone fisiche e/o giuridiche, gli enti ed altre istituzioni, sia pubbliche che private, anche aventi sedi all’estero che (i) condividono lo scopo della Fondazione, (ii) contribuiscono al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art.16 del presente Statuto. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, salvo eventuale revoca.

Art.9 – Soci Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti italiani ed esteri, che (i) condividono le finalità della Fondazione, (ii) contribuiscono con regolarità alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi con modalità contributive in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, (iii) vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole della maggioranza dei votanti. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, salvo eventuale revoca, e non è trasmissibile.

I soci sostenitori partecipano, senza diritto di voto, all’assemblea annuale dei Partecipanti della Fondazione e hanno diritto a ricevere comunicazioni e pubblicazioni della Fondazione stessa.

Art.10 – Soci Onorari

Possono ottenere la qualifica di membro Onorario dal Consiglio di Amministrazione, le persone o gli enti che si sono impegnati a sostenere l’attività di promozione della Fondazione, per il conseguimento del suo scopo e della sua valorizzazione, anche con una eventuale contribuzione volontaria.

I soci onorari partecipano, senza diritto di voto, all’assemblea annuale dei Partecipanti della Fondazione e hanno diritto a ricevere comunicazioni e pubblicazioni della Fondazione stessa.

Art.11 – Fondo di Dotazione

Il Fondo di Dotazione della Fondazione è intangibile e può essere composto:

a) dai conferimenti (denaro, beni mobili ed immobili, altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi statutari) effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo, dai Partecipanti o dai Sostenitori;

b) dai beni immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dai contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici;

d) dalle elargizioni, donazioni, disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche e/o giuridiche, enti, istituzioni, organizzazioni, pubblici o privati, nazionali o internazionali, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

f) da ogni altra entrata destinata ad incrementare il Fondo di dotazione.

Art.12 – Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità, idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed è costituito:

a) dai conferimenti (denaro, beni mobili ed immobili, altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi statutari) effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo, dai Partecipanti o dai Sostenitori;

b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;

d) da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da latri enti pubblici e/o dall’Unione Europea;

e) dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma, non destinati al patrimonio, concessi dai Fondatori, dai Partecipanti, dai Sostenitori o da parte di soggetti terzi;

f) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art.13 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

Il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente ed il Vicepresidente Vicario;

Il Revisore dei Conti.

Art.14 - Verifica dei requisiti

Il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti per l’immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti. La sussistenza dei requisiti in capo al Segretario Generale viene accertata dal Consiglio di Amministrazione che ne dispone la nomina.

Art.15 - Decadenza della carica

Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta.

Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il Revisore dei conti che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.16 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, di cui 5 (cinque) nominati dai Fondatori e 2 (due) dai Partecipanti.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dai Fondatori e dai Partecipanti in sedute separate, per le reciproche spettanze, con deliberazione adottata a maggioranza dei voti dei presenti nelle due diverse assemblee. Le Assemblee sono convocate dal Presidente di propria iniziativa o, entro 15 giorni, su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione è redatto mediante avviso su qualsiasi supporto e spedito con qualunque modalità, anche elettronica, che dia prova dell'avvenuto ricevimento, purché ricevuto dai componenti almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'incontro.

L'Assemblea dei Fondatori nominerà i componenti del Consiglio di Amministrazione anche tra i Fondatori e/o tra le persone che sono succedute nelle prerogative e nei diritti dei Fondatori ai sensi del superiore articolo 7.

L’Assemblea dei Partecipanti designerà, di diritto, massimo due componenti del Consiglio di Amministrazione scelti, a maggioranza, tra tutti i partecipanti. L’applicazione della procedura elettiva, di cui al presente articolo si attiva con un numero minimo di Soci Partecipanti pari a 3 (tre); qualora il numero dei partecipanti non consenta la nomina di propri rappresentanti, la composizione del Consiglio di Amministrazione sarà espressione dell’Assemblea dei soci Fondatori senza che ciò comporti un impedimento all’operatività della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro esercizi, sino alla data in cui viene convocata la riunione per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino alla loro sostituzione; possono essere rieletti, salvo dimissioni e/o revoca.

I mandati dei Consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente e possono essere riconfermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decade dal Consiglio stesso come previsto dal comma 2 dell'art.15. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo, ad attivarsi senza indugio per la nomina di altro Consigliere che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

La carica di Consigliere è gratuita; il Consiglio di Amministrazione può peraltro, sentito il Revisore dei Conti, attribuire compensi per lo svolgimento di attività o incarichi particolari demandati ai singoli Consiglieri.

Il Presidente della Fondazione, al fine di consentirne la nomina, sostituzione o cooptazione, richiede ai soci Fondatori o al Collegio dei Partecipanti, tre mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione oppure entro i quindici giorni successivi all’anticipata cessazione dalla carica di singoli Consiglieri, la nomina dei Consiglieri di loro spettanza.

Art.17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione  

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, provvede a:

1) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione secondo i criteri dettati dall'Art.18 del presente statuto;

2) nominare il Segretario Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;

3) nominare il Vicepresidente Vicario della Fondazione;

4) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli articoli 8,9 e 10 dello Statuto possono divenire Soci Partecipanti, Sostenitori e Onorari e procedere alla relativa nomina; 

5) nominare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico 

6) definire la struttura operativa della Fondazione;

7) deliberare l’approvazione dei regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento della Fondazione;

8) approvare direttive e atti di indirizzo;

9) deliberare il bilancio preventivo e consuntivo annuale ed il rendiconto finanziario;

10) provvedere a predisporre il programma pluriennale   delle attività della Fondazione, e dei piani attuativi annuali sulla base delle proposte pervenute dal Comitato Tecnico Scientifico, dopo aver fissato gli indirizzi generali da osservare nello svolgimento delle attività istituzionali

11) promuovere e realizzare le iniziative e le manifestazioni culturali della Fondazione;

12)  delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega;

13) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;

14) assumere e licenziare il personale determinando il suo trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato;

15) conferire incarichi professionali;   

16) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita, l’affitto o il comodato, nonché l’amministrazione di beni mobili e immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

17)stipulare contratti di alienazione, di appalto (in qualità di committente), di deposito bancario, e contratti di mutuo e finanziamento con banche o con altri enti creditizi, convenzioni e contratti, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e con privati, per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

18) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei tre quinti dei membri, le modifiche dello Statuto.  

19) determinare la misura dei rimborsi spese per l’esercizio delle attività spettante al Revisore dei Conti;

20)  deliberare, con il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto e della normativa di legge in materia;

21) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere assunte in presenza della maggioranza dei componenti eletti dai Fondatori; il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito in presenza del 50% +1 dei membri e potrà discutere degli argomenti all’ordine del giorno ma non potrà deliberare in proposito se non in presenza della maggioranza dei componenti eletti dai Fondatori.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza del 50%+1 dei voti dei membri del Consiglio di Amministrazione. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato esecutivo composto da tre membri, tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Art.18 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dovrà riunirsi almeno quattro volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed approvare il preventivo di bilancio dell'anno in corso. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o, entro 15 giorni, su richiesta di almeno metà dei suoi membri o su richiesta dell'Organo di revisione oppure ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Revisore dei conti. L'avviso di convocazione è redatto mediante avviso su qualsiasi supporto e spedito con qualunque modalità, anche elettronica, che dia prova dell'avvenuto ricevimento, purché ricevuto dai componenti almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'incontro. Esso deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono adottate su proposta del Presidente. Le deliberazioni di cui ai punti 1), 3), 9) del precedente art.17 sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell’adunanza e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente dell’adunanza e dove deve pure trovarsi il Segretario dell’adunanza, onde consentirne la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.19 - Presidente

L’incarico di Presidente della Fondazione è attribuito ad un soggetto che abbia la qualifica di Fondatore. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente dalla carica, il Presidente della Fondazione sarà nominato su indicazione dei Fondatori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente Vicario nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e, in caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, dal Consigliere più anziano nella carica o, a parità di anzianità di carica, per età. In caso di assenza del Presidente lo stesso deve comunicarlo tempestivamente affinché risultino le date ed il periodo della sua assenza e conseguentemente venire sostituito. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Segretario Generale deve avvisare i componenti del Consiglio di Amministrazione. Tale comunicazione è fatta mediante avviso su qualsiasi supporto e spedito con qualunque modalità, anche elettronica che dia prova dell'avvenuto ricevimento. Essa deve contenere esplicitamente i giorni di assenza o, in caso di periodo indeterminato, la circostanza che le funzioni del Presidente vengono trasferite al Vicepresidente Vicario o Consigliere più anziano sino a nuove nomine.

Il Presidente:

• ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e dell'uso della firma e può conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti anche a favore di persone estranee alla Fondazione;

• agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;

• sovrintende al buon andamento della Fondazione, coordina l'attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;

• esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

• in caso di urgenza e necessità, il Presidente, sentito il Segretario Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione successiva;

• il Presidente ha il compito di predisporre i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi avvalendosi dell'aiuto del Segretario Generale, come espresso nell'Art.25 del presente statuto;

• supervisiona la direzione ed il coordinamento degli uffici e del personale della Fondazione;

• nell'esercizio delle sue facoltà, il Presidente ha ogni potere relativo alla gestione amministrativo-contabile, con possibilità di aprire e chiudere conti correnti e gestire i rapporti bancari tutti.

Art.20 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, dura in carica tre anni ed è rinnovabile. Il Segretario Generale è responsabile operativo e amministrativo della Fondazione. Egli in particolare:

• sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e cura il raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare, in collaborazione con il Presidente, della realizzazione dei programmi e dei progetti attuativi e del loro risultato;

• provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

• dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente. Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.21 – Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Il Collegio dei partecipanti designa i membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza a maggioranza dei votanti. I rappresentanti dei Partecipanti nel Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi e sono confermabili. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità, decadenza o revoca.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell’impiego delle risorse della Fondazione e illustrazione della relazione accompagnatoria. Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal presidente della Fondazione e dallo stesso convocato almeno una volta l’anno, in periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa.

Art.22 – Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo e propositivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di 10 (dieci), scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Tecnico Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale della Fondazione, una funzione tecnico-propositiva in merito al programma annuale e pluriennale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza compatibili con le risorse finanziarie a disposizione. I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica per la durata dello stesso. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. I membri del Comitato Tecnico Scientifico nominano, a maggioranza, un proprio Presidente ed un Vicepresidente Vicario che si fa promotore, presso il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, delle iniziative culturali, sociali e di ricerca sottoposte a valutazione tecnica del Comitato Tecnico Scientifico. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico, fino alla data di nomina del Presidente e del Vicepresidente Vicario dello stesso, l’incarico viene assunto ad interim dal Presidente della Fondazione.  Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico partecipa con diritto di parola ma non di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, anche se non è consigliere. Il Presidente della Fondazione convoca periodicamente, d’intesa con il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, le sedute del Comitato stesso. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione ed il Segretario Generale. Gli incarichi sono volontari e gratuiti e, in caso di compensi, essi devono essere determinati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Tecnico Scientifico, con proprio regolamento interno, determina i criteri di funzionamento dello stesso.  In particolare, può chiedere ai soci partecipanti   la collaborazione e il concorso nella attuazione di progetti e iniziative, che richiedono una specificità di approccio.

Art.23 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone iscritte nell'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti. Il Revisore dei Conti, organo consultivo e di controllo amministrativo e contabile sull'attività della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni che devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore dei Conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Art.24 - Compensi 

Di norma la collaborazione alla Fondazione è gratuita, tuttavia, al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale, al Revisore dei Conti e ai membri del Comitato Tecnico Scientifico possono essere eventualmente previsti, in ragione del loro incarico, specifici compensi, determinati dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Art.25 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni del presente Statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tre quinti dei membri in carica e sottoposte all’approvazione dell’Autorità di controllo.

Art.26 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

La proposta di bilancio, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmessa al Revisore dei Conti il quale, esprimerà il proprio parere nella sua relazione che verrà all’uopo redatta e sottoposta all’approvazione finale del Consiglio di Amministrazione.

Entro il 30 Aprile successivo il rendiconto finanziario di quello decorso, previa predisposizione da parte del Segretario Generale, dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario successivo dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dal rendiconto finanziario predisposto secondo criteri di cassa e dalla relazione illustrativa concernente le spese e le entrate relative si osservano i principi disposti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, del Dlgs. 117/17 relativo agli Enti del Terzo Settore e gli Enti non commerciali in quanto compatibili.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso nella prima riunione utile.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di altre riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre Fondazioni o Enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Art.27 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, (i) con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi dei componenti, l'esclusione di Partecipanti, (ii) con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, l’esclusione dei Sostenitori e Onorari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; condotta incompatibile con il dovere di collaborare con le altre componenti della Fondazione. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. Sulle delibere di esclusione dei soci da parte del Consiglio di Amministrazione è ammesso, da parte dei soci interessati, ricorso motivato; in tale circostanza il Presidente della Fondazione sottopone il ricorso di esclusione del socio interessato alle valutazioni consultive del Collegio dei Partecipanti alla prima seduta utile dello stesso. Qualora, da tale processo, emergano elementi utili per una riconsiderazione della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, l’argomento sarà oggetto di delibera alla successiva seduta del Consiglio di Amministrazione; in tale circostanza gli effetti dell’esclusione del socio rimangono sospesi per la durata del procedimento.

I membri Partecipanti e Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione. Non possono rivestire cariche nell’ambito della Fondazione coloro che: si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento; alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art.28 - Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Venezia, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall'insediamento. La sede dell'arbitrato sarà Venezia.

Art.29 - Devoluzione del Patrimonio e Scioglimento della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta alla approvazione dell'Autorità Governativa di Controllo. In tal caso il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori i cui poteri sono definiti dalla normativa vigente in materia; il controllo del loro operato è demandato al Presidente del Tribunale.  Qualora gli scopi della Fondazione divenissero irrealizzabili o comunque ricorresse altra causa di estinzione o di scioglimento prevista dalla legge, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio a favore di altra Fondazione che persegua analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.30 - Norme Applicative

Per tutto quanto non previsto e disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché delle altre norme di legge vigenti in materia.

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